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Italia

Padova, il tribunale islamico non deve esistere. Ma la legge oggi lo permette

Antonio Antipari

La Camera arbitrale islamica si riscrive il regolamento in una notte, i fondatori restano coperti da omissis e la Procura apre un fascicolo senza reato. Il vero problema è nell'articolo 822 del codice di procedura civile, riformato dalla Cartabia: il governo lo chiuda per legge

Riassunto dell'articolo

A Padova è nata la Camera arbitrale islamica italiana, che sul proprio sito si presentava come la via alla giustizia islamica in Italia e chiamava i propri arbitri Tribunale Sciaraitico. Dopo gli esposti di Futuro Nazionale e Lega la Procura ha aperto un fascicolo senza indagati, il regolamento è stato riscritto e il ministro Nordio ha definito l'ipotesi di un sistema giuridico alternativo metafisica. L'articolo spiega perché il problema è legislativo: l'articolo 822 del codice di procedura civile, modificato dalla riforma Cartabia nel 2023, consente alle parti di scegliere norme non statali per l'arbitrato, e il limite dell'ordine pubblico si verifica solo lodo per lodo. Il precedente britannico degli sharia councils mostra dove porta l'inerzia. La proposta: escludere per legge le fonti confessionali dall'arbitrato e vietare la comunicazione dei lodi alle comunità religiose.

La Camera arbitrale islamica di Padova non doveva nascere e non deve restare. Su questo la destra italiana è compatta, da Futuro Nazionale alla Lega a Fratelli d’Italia, e il ministro Nordio ha chiuso la questione con una parola sola: “metafisica”. Ma c’è un dettaglio che nessuno vuole dire ad alta voce. Oggi, in Italia, un arbitrato che applica i precetti della Sharia non è vietato. È la legge a permetterlo, dal febbraio 2023.

CREAZIONE SITI WEB
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Il caso di Padova non è un abuso da reprimere con un esposto. È una crepa nel codice di procedura civile in cui qualcuno si è infilato per primo. E le crepe, se non si chiudono, si allargano.

Cos’è la Camera arbitrale islamica di Padova

L’associazione si chiama Camera Arbitrale Islamica Italiana ed è stata costituita il 3 marzo 2026, con sede in via Armistizio 13, a Padova. L’unico fondatore dichiarato è l’avvocato Omar Vanin, iscritto all’Ordine di Padova e docente a contratto di diritto internazionale all’Università patavina.

Fino alla settimana scorsa il sito si presentava senza giri di parole: “la vostra via alla Giustizia Islamica in Italia”. L’organo che decide le controversie si chiamava “Tribunale Sciaraitico”, composto da uno o tre arbitri. Il regolamento prevedeva procedure ispirate ai canoni della Sharia e, nel merito, l’applicazione dei precetti islamici, con il diritto italiano chiamato in causa solo per le materie non coperte dalla norma religiosa.

Non è una moschea, non è un centro culturale. È un organismo che si propone di emettere lodi arbitrali, cioè decisioni che per il codice hanno gli stessi effetti di una sentenza.

Il regolamento riscritto in una notte

Quando il caso è esploso, la Camera ha corretto il tiro in poche ore. Vanin lo ha ammesso a Quotidiano Nazionale: il regolamento è stato modificato per togliere i riferimenti che potevano “suscitare ulteriore clamore”. Sono sparite le parole “Tribunale Sciaraitico”, i canoni processuali della Sharia e le formule liturgiche nei lodi.

È rimasto però l’articolo 3, quello che conta: gli arbitri applicano i “precetti del diritto islamico comuni alle nazioni islamiche” e, solo per ciò che quei precetti non regolano, il diritto italiano. Lo stesso Vanin ha definito la modifica un cambio di etichette sulla stessa sostanza.

Due altri dettagli meritano attenzione. Il primo: esistono già contratti in cui è stata inserita la clausola arbitrale della Camera, quindi parti che in caso di lite non andranno dal giudice ma dagli arbitri di via Armistizio. Quanti siano e chi li abbia firmati non è dato sapere. Il secondo: un articolo del regolamento, il 30, consente a certe condizioni di comunicare il lodo alle associazioni islamiche del territorio in cui vive la parte che ha perso.

Questo secondo punto è il più grave. Un arbitrato privato finisce con il lodo. Un lodo comunicato alla comunità del soccombente non è più giustizia privata: è un meccanismo di pressione sociale, che trasforma la decisione in un marchio dentro la comunità. È esattamente la logica dei consigli della Sharia britannici.

Chi c’è dietro: omissis e finanziatori ignoti

Nell’atto costitutivo pubblicato in rete i nomi degli altri fondatori sono coperti da “omissis”. Vanin non li rivela, per tutelarne la riservatezza. Lo statuto prevede quote, contributi e donazioni, ma non dice chi versi il denaro.

L’UCOII, la principale organizzazione islamica italiana, ha preso le distanze con parole nette: iniziativa “sedicente”, promossa da soggetti sconosciuti alle comunità e privi di qualsiasi mandato. Nessuna moschea e nessun centro islamico, dice l’Unione, ha promosso o riconosciuto la Camera.

Questo chiarisce una cosa e ne apre un’altra. Chiarisce che a Padova non c’è l’Islam organizzato italiano. Apre la domanda su chi ci sia davvero, con quali soldi e con quale rete di riferimento. Una Procura dovrebbe partire da qui.

Il fascicolo della Procura non chiuderà nulla

Il procuratore di Padova Angelantonio Racanelli ha aperto un fascicolo a modello 45, cioè senza indagati e senza ipotesi di reato, dopo l’esposto dell’avvocato Francesco Minutillo di Futuro Nazionale e quello dell’europarlamentare leghista Anna Maria Cisint. Serve a verificare natura, attività e modalità operative dell’organismo.

Va detto con franchezza: difficilmente ne uscirà qualcosa. La Camera non ha ancora emesso alcun lodo. Costituire un’associazione che amministra arbitrati è lecito. Scegliere le norme da applicare è lecito. Se non c’è una decisione da impugnare, non c’è nemmeno un lodo da annullare per contrarietà all’ordine pubblico. Il fascicolo serve a prendere tempo, non a risolvere il problema.

Il buco dell’articolo 822: cosa permette la riforma Cartabia

Qui sta il nodo che la politica evita. L’articolo 806 del codice di procedura civile ammette l’arbitrato sui diritti disponibili: crediti, contratti, questioni patrimoniali e commerciali. L’articolo 822, nella versione riscritta dal decreto legislativo 149 del 2022, la riforma Cartabia entrata in vigore nel febbraio 2023, stabilisce che le parti possono scegliere “le norme o la legge straniera” applicabili alla controversia.

Non una legge statale, dunque. “Le norme”. La relazione illustrativa spiega che la formula ampia è stata scelta apposta, per includere fonti diverse dalle leggi degli Stati, come la lex mercatoria del commercio internazionale. Filippo Danovi, che lavorò alla riforma dall’ufficio legislativo di via Arenula, ha spiegato al Fatto Quotidiano che il riferimento era a discipline internazionali strutturate, non a regole qualsiasi. Ma la lettera della norma non lo dice. E in un’aula si discute della lettera.

Il limite esiste, ed è l’ordine pubblico, sostanziale e processuale. Un lodo che discrimina una donna, che applica una regola contraria ai principi costituzionali, può essere impugnato. Ma l’impugnazione arriva dopo, caso per caso, su iniziativa della parte lesa. Nel frattempo l’arbitrato secondo la Sharia è, a norma di codice, un arbitrato come gli altri.

Nel 2025 un tribunale di Vienna ha ammesso l’esecuzione di un lodo pronunciato secondo norme islamiche. Il precedente europeo c’è già, e non va nella direzione che Nordio dà per scontata.

Il precedente britannico: dove porta l’inerzia

La Gran Bretagna ha un Arbitration Act dal 1996 che riconosce la decisione arbitrale e lascia libere le parti sulle regole. Risultato: più di cento sharia councils, che nei fatti gestiscono la grande maggioranza dei divorzi religiosi tra musulmani del Regno Unito.

L’indagine governativa del 2018 ha documentato donne costrette a pagare per ottenere lo scioglimento del matrimonio e consigli che decidevano l’affidamento dei figli secondo il sesso. Nessuno di quei consigli era formalmente un tribunale. Tutti si presentavano come organismi volontari. Londra, davanti al rapporto, scelse di non regolamentarli per non legittimare una giustizia parallela, e quest’anno ha dovuto ribadire che la Sharia non ha alcuna giurisdizione nel Regno.

Vanin ripete che il diritto di famiglia non può essere oggetto di arbitrato, ed è vero: in Italia lo stato delle persone è un diritto indisponibile. Ma il sito della Camera richiamava la riservatezza “specialmente in questioni familiari o sensibili” e vantava competenze in diritto successorio. La materia ereditaria, in cui i precetti islamici assegnano alla donna la metà della quota dell’uomo, è disponibile. Ed è lì che il sistema parallelo comincia.

La politica: da Minutillo a Nordio, la destra converge

Il merito di aver sollevato il caso è di Futuro Nazionale. L’esposto di Minutillo è del 6 ottobre e non chiede di giudicare una religione: chiede alla Procura di verificare se si stia costruendo un circuito di giustizia riservato a una comunità. Il deputato Gianangelo Bof ha presentato un’interrogazione a Nordio, Davide Bergamini ha chiesto che il ministro riferisca alla Camera.

La Lega è arrivata subito dopo, con l’esposto di Cisint, l’interrogazione del senatore Cantalamessa e la risoluzione in Consiglio regionale veneto di Mosco e Marcato. Salvini ha scritto che in Italia non possono esistere tribunali islamici né leggi parallele. Fratelli d’Italia e persino Italia Viva hanno depositato interrogazioni.

Nordio, alla Festa del Foglio, ha detto che l’idea di un sistema giuridico alternativo fondato su fonti diverse dalla Costituzione e dalla legge italiana è “metafisica” e non può nemmeno essere presa in considerazione. Ha espresso piena fiducia nella magistratura padovana.

Il ministro ha ragione sul principio e torto sul metodo. Non è metafisica: è l’articolo 822. E non la risolve la magistratura padovana, perché un giudice applica la legge, non la riscrive.

Cosa deve fare il governo

La convergenza che si è creata attorno a Padova, da Vannacci a Meloni passando per Salvini, è un’occasione. Va usata per chiudere la falla con una norma, non con un fascicolo.

Tre interventi sono sufficienti. Primo: aggiungere all’articolo 822 che le “norme” scelte dalle parti non possono essere fonti religiose o confessionali, né regole che facciano dipendere i diritti delle parti dal sesso o dalla fede. Secondo: vietare per legge qualsiasi clausola che preveda la comunicazione di un lodo a comunità, associazioni o autorità religiose, perché è lì che l’arbitrato diventa controllo sociale. Terzo: imporre alle camere arbitrali che si richiamano a un ordinamento confessionale la pubblicità integrale di fondatori e finanziatori.

Nessuna di queste misure tocca la libertà di culto, garantita dalla Costituzione e da nessuno messa in discussione. Toccano una cosa diversa: la pretesa che una comunità abbia il proprio giudice, le proprie regole e la propria sanzione sociale, dentro i confini di una Nazione che ha già una giustizia, uguale per tutti.

La Camera arbitrale islamica di Padova ha cambiato il nome al suo tribunale in una notte. Ha capito che la parola faceva paura. La sostanza, per sua stessa ammissione, è rimasta. Tocca al Parlamento fare in modo che quella sostanza non abbia più un articolo di codice su cui appoggiarsi.

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