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Italia

Social vietati agli under 14, Meloni apre: «Non sono contraria». Ma in Italia il limite c’è dal 2018 e nessuno lo ha mai controllato

Carlotta De Marchi

La premier passa la palla al Parlamento invece di fare un decreto. La soglia dei 14 anni è già nel Codice privacy: la novità sarebbe la verifica dell'età con obblighi e multe alle piattaforme. È lì che la Francia si è schiantata contro Bruxelles e contro la sua Corte

Riassunto dell'articolo

Il 21 ottobre 2026 Giorgia Meloni ha detto a Repubblica di non essere contraria al divieto dei social per i minori di 14 anni, lasciando al Parlamento il compito di riprendere il ddl bipartisan Mennuni-Madia fermo al Senato. L'articolo spiega che in Italia la soglia esiste già: l'art. 2-quinquies del Codice privacy fissa a 14 anni il consenso al trattamento dei dati per i servizi digitali, ma nessuno verifica l'età, come dimostrò il caso TikTok del 2021. La novità di un divieto sarebbe spostare il piano dal consenso all'accesso: verifica effettiva dell'età, obblighi e sanzioni alle piattaforme sul modello australiano in vigore dal 10 dicembre 2025 e annunciato nel Regno Unito per la primavera 2027. I nodi giuridici sono tre: come accertare l'età senza schedare tutti gli utenti; la proporzionalità rispetto ai diritti dei minori (art. 21 Cost., Convenzione ONU) e alla responsabilità dei genitori (art. 30 Cost.), che ha fatto cadere la legge francese davanti al Conseil constitutionnel il 14 agosto 2026; la compatibilità con il Digital Services Act, che la Commissione ha contestato alla Francia il 6 luglio 2026 e che il TAR Lazio ha già opposto all'Agcom sui siti porno. Con l'EU Kids Act proposto il 17 settembre 2026 (niente social sotto i 13 anni, account autonomo dai 15), il Parlamento italiano deve scegliere tra ddl 1136, modello australiano, divieto limitato ad alcune funzioni o innalzamento del consenso digitale a 16 anni, sapendo che annunciare una soglia e farla rispettare sono due cose diverse.

Giorgia Meloni ha detto a Repubblica che non è contraria al divieto dei social agli under 14, ma che «spetta al Parlamento valutare» se riprendere il lavoro già fatto. Chi legge la notizia come l’annuncio di una soglia nuova sbaglia bersaglio: in Italia un tredicenne non può iscriversi da solo a una piattaforma dal 2018, quando l’articolo 2-quinquies del Codice privacy ha fissato a 14 anni l’età del consenso digitale. Quella norma non è mai stata fatta rispettare da nessuno. La vera posta politica del divieto social under 14 non è il numero, è il passaggio dal consenso all’accesso: chi verifica l’età, con quale strumento, e cosa succede alla piattaforma che non lo fa. Ed è esattamente su questo terreno che la Francia, tre mesi fa, ha perso la partita.

CREAZIONE SITI WEB
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Cosa ha detto Meloni e perché ora

L’intervista di Tommaso Ciriaco arriva all’indomani del decreto sicurezza sui cortei, dopo una settimana di saccheggi a Milano organizzati e rilanciati su TikTok e nelle chat. La premier esclude il decreto legge e indica una strada parlamentare: «so esserci stato un lavoro trasversale», dice, riferendosi al disegno di legge che porta le firme di Lavinia Mennuni (FdI) e Marianna Madia, oggi in Italia Viva, incardinato al Senato come ddl 1136. Il Giornale d’Italia aggiunge l’ipotesi di un emendamento da inserire nella conversione del decreto, che già punisce fino a dodici anni chi organizza sui social gruppi violenti.

Il collegamento con gli scontri lo aveva fissato Guido Crosetto il giorno prima, parlando di una «controeducazione» subita dai ragazzi attraverso TikTok e YouTube, dentro l’ipotesi della guerra ibrida che abbiamo analizzato oggi. Il contesto esterno è altrettanto preciso: l’Australia applica dal 10 dicembre 2025 il primo divieto nazionale sotto i 16 anni, il Regno Unito lo ha annunciato il 15 giugno 2026 per la primavera 2027, la Commissione europea ha presentato il 17 settembre il suo EU Kids Act.

Un dettaglio va corretto subito. Meloni parla di «minori di 14 anni», ma il testo del Senato consente l’apertura di un account solo dal compimento dei 15. La soglia della premier è un anno più bassa di quella del ddl che invita a riprendere. Prima ancora dei nodi giuridici, il Parlamento dovrà decidere il numero. E le opposizioni ricordano che quel testo è fermo da oltre due anni in un Senato dove la maggioranza ha i voti: Madia sostiene che i ministeri si siano rifiutati per cinque mesi di inviare i pareri richiesti.

La soglia dei 14 anni esiste già: articolo 2-quinquies

Il regolamento europeo sulla protezione dei dati, all’articolo 8, stabilisce che il minore può acconsentire da solo al trattamento dei propri dati per i servizi della società dell’informazione a 16 anni, e lascia a ogni Stato la facoltà di abbassare la soglia fino a 13. L’Italia, con il decreto legislativo 101 del 2018, ha scelto 14: l’articolo 2-quinquies del Codice privacy dice che il minore che ha compiuto quattordici anni può esprimere il consenso in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, e che sotto quell’età il consenso spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale. La relazione illustrativa del decreto citava come esempio proprio l’iscrizione ai social network e ai servizi di messaggistica.

Sulla carta, quindi, un tredicenne italiano può avere un profilo solo se un genitore acconsente per lui. Nei fatti, le piattaforme chiedono una data di nascita autodichiarata e fissano a 13 anni il limite delle proprie condizioni d’uso. Nessuno controlla, e il caso TikTok lo ha dimostrato: il 22 gennaio 2021, dopo la morte della bambina di Palermo nella «blackout challenge», il Garante privacy adottò il provvedimento n. 20 con cui limitava il trattamento dei dati di tutti gli utenti italiani di cui non fosse accertata l’età. Il risultato, un mese dopo, fu una nuova schermata di autodichiarazione e la promessa di usare l’intelligenza artificiale per stimare l’età. Il social non chiuse un giorno.

Il diritto europeo ha aggiunto un secondo strato. L’articolo 28 del Digital Services Act impone alle piattaforme accessibili ai minori misure adeguate e proporzionate per garantire loro un livello elevato di privacy e sicurezza; le linee guida della Commissione del 14 luglio 2025 indicano la stima dell’età come misura attesa per i social, e la Commissione ha già aperto procedimenti su TikTok. Ma lo stesso articolo 28, al paragrafo 3, precisa che le piattaforme non sono obbligate a raccogliere dati ulteriori per accertare l’età degli utenti. In Italia l’Agcom è coordinatore nazionale del DSA, mentre l’unica verifica dell’età con forza di legge, quella della delibera 96/25/CONS in attuazione dell’articolo 13-bis del decreto Caivano, riguarda i siti pornografici. Per i social la soglia esiste; il verificatore no.

Il primo nodo: accertare l’età senza schedare tutti

Un divieto effettivo richiede che qualcuno provi l’età, e qui le opzioni sono tre: un documento d’identità, un’identità digitale (SPID, CIE, il portafoglio europeo) o una stima biometrica del volto. Ciascuna ha un costo. Il documento e la biometria consegnano alle piattaforme più dati di quanti ne abbiano oggi, e proprio il GDPR vieta di raccoglierne oltre il necessario. L’Agcom ha risolto il problema sui siti per adulti con il «doppio anonimato», concordato con il Garante: un certificatore terzo verifica l’età e trasmette al sito solo la prova «maggiorenne sì/no», senza identità. La Commissione europea sta costruendo sullo stesso principio l’applicazione comune di verifica, attesa entro fine 2026, e il ddl 1136 prevedeva un mini-portafoglio nazionale operativo entro il 30 giugno 2026. Quella data è passata e il portafoglio non c’è.

Il Conseil constitutionnel francese ha messo il dito nel punto esatto: una legge che vieta i social ai minori di 15 anni implica, da sola, che ogni persona, anche adulta, debba dimostrare la propria età prima di accedere. Il divieto a una fascia d’età è un obbligo di identificazione per tutti.

L’esperienza australiana dice poi quanto rende la verifica una volta imposta. Le piattaforme devono adottare «misure ragionevoli» per impedire gli account sotto i 16 anni, con multe fino a 49,5 milioni di dollari australiani; nessuna sanzione per ragazzi e genitori. A tre mesi dall’entrata in vigore la quota di 10-15enni con un account era scesa dal 52,4 al 42,1 per cento, ma l’uso delle piattaforme era passato solo dall’85,9 all’81,5 per cento: si entra senza account, con la VPN, o con il riconoscimento facciale che promuove chi dimostra più anni di quelli che ha. La commissaria eSafety sta preparando cause civili contro Meta, TikTok, Snap e YouTube per inadempienza, e la High Court deve ancora pronunciarsi sul ricorso di costituzionalità.

Il secondo nodo: i diritti dei minori e dei genitori

Un ragazzo di 13 anni è titolare della libertà di manifestazione del pensiero dell’articolo 21 della Costituzione e dei diritti di espressione e di associazione degli articoli 13 e 15 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, che l’Italia ha ratificato con la legge 176 del 1991. Nessuno di questi diritti è assoluto, ma una limitazione per legge deve essere proporzionata allo scopo. È il test che la legge francese non ha superato: con la decisione n. 2026-911 DC del 14 agosto 2026 il Conseil constitutionnel ha annullato l’articolo 1 perché il divieto colpiva indistintamente tutti gli under 15, senza alcuna valutazione del rischio in base a età, maturità e situazione familiare, e si estendeva a servizi i cui pericoli per i minori non erano dimostrati. Una Corte costituzionale italiana ragionerebbe con gli stessi strumenti.

C’è poi l’articolo 30 della Costituzione, che fa dei genitori i primi titolari del dovere e del diritto di educare i figli. Un divieto assoluto per legge toglie alla famiglia la scelta; un modello a fasce, come i «mini-account» supervisionati dai genitori tra 13 e 15 anni previsti dal Kids Act, la conserva. Il ddl 1136 va nella stessa direzione quando impone ai genitori filtri e controllo parentale sui dispositivi, con una coerenza evidente rispetto al decreto cortei, che li fa pagare per i danni dei figli: lo Stato chiede alla famiglia di rispondere, e deve darle gli strumenti per farlo.

Il terzo nodo: una legge italiana può imporre obblighi alle piattaforme?

È la domanda decisiva, perché un divieto senza obblighi e sanzioni per chi gestisce il servizio resta un’esortazione. Il Digital Services Act è un regolamento ad armonizzazione piena: gli Stati non possono aggiungere obbligazioni nazionali alle piattaforme sulle materie che esso regola, e la tutela dei minori è una di quelle materie. Il 6 luglio 2026 la Commissione ha notificato alla Francia un parere circostanziato in questo senso: il principio di un’età minima non è contestato, ma gli obblighi e le sanzioni a carico delle piattaforme, e il controllo affidato all’Arcom, invadono il DSA. La commissione mista del Parlamento francese li ha cancellati per salvare il testo. Restava un divieto senza chi lo facesse rispettare; poi la Corte ha cancellato anche quello.

L’Italia ha già sperimentato lo stesso muro. Il 7 aprile 2026 il TAR del Lazio, con quattro sentenze (dalla n. 6280 alla n. 6283 del 2026), ha annullato in parte la delibera Agcom sulla verifica dell’età dei siti porno nel punto in cui la applicava ai gestori stabiliti in altri Stati membri senza passare dalla procedura di cooperazione prevista dal diritto europeo. Le grandi piattaforme social hanno sede legale in Irlanda: una legge italiana che le obbligasse direttamente partirebbe con lo stesso vizio.

La strada che Bruxelles indica è la sua: il Kids Act, procedura 2026/0286(COD), vieterebbe i social sotto i 13 anni e fisserebbe a 15 l’età per un account autonomo in tutta l’Unione, con verifica dell’età tramite strumenti certificati e indagini della Commissione chiuse in 90 giorni. Se passa, la soglia la decide il regolamento e non il Senato. Se il Senato arriva prima con una soglia diversa, la sua norma dura fino all’entrata in vigore di quella europea.

Cosa può fare realisticamente il Parlamento

Sul tavolo ci sono quattro strade, e non si equivalgono. La prima è approvare il ddl 1136 così com’è: account dai 15 anni, nullità dei contratti sottoscritti da chi è più giovane, obblighi di controllo parentale, portafoglio nazionale per la verifica. È la più avanzata nell’iter, ma il suo strumento di verifica non esiste e la sua soglia è diversa da quella annunciata dalla premier.

La seconda è il modello australiano puro: divieto, obbligo di age verification e multe milionarie alle piattaforme. In Europa è la strada che la Commissione ha appena bloccato a Parigi, a meno di costruirla dentro il DSA, cioè come rafforzamento dei poteri dell’Agcom in quanto coordinatore nazionale, che vigila e segnala alla Commissione anziché sanzionare in proprio le piattaforme irlandesi. Meno vistoso, ma difendibile.

La terza è vietare non l’accesso ma alcune funzioni: dirette in streaming, contatti da sconosciuti, notifiche notturne, scorrimento infinito. È la parte del piano britannico che va oltre l’Australia ed è la parte del Kids Act già scritta per i minori di 18 anni. Supera più facilmente il test di proporzionalità, perché colpisce i meccanismi pericolosi invece dell’intera categoria di utenti.

La quarta è alzare il consenso digitale dell’articolo 2-quinquies da 14 a 16 anni, come il ddl 1136 stesso propone. È una competenza che il GDPR lascia agli Stati, non richiede permessi a Bruxelles e si approva con un comma. Ma sposta solo la soglia che oggi nessuno verifica.

I tempi li detta la scelta del veicolo. Un emendamento al decreto sicurezza va approvato entro sessanta giorni dal 20 ottobre, e per inserire la verifica dell’età dentro un decreto sui cortei serve che il Quirinale lo giudichi omogeneo alla materia. Il ddl al Senato ha la maggioranza dei voti ma ha dimostrato per due anni di non avere la priorità. La differenza tra annunciare la soglia e farla rispettare sta tutta in tre righe che nessun testo italiano contiene ancora: chi accerta l’età, con quale strumento che non schedi gli adulti, e con quale sanzione che regga davanti a Bruxelles. Dal 2018 la legge dice già a che età ci si iscrive. Quello che manca è il resto.

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Carlotta De Marchi
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