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Italia

“Chi sbaglia paga anche a 15 anni”: la stretta sui maranza

Carolina Volta

Il Consiglio dei ministri approva la modifica dell'articolo 98 del codice penale. La soglia dei quattordici anni resta dov'è: cambia il criterio con cui il giudice valuta la capacità di intendere e di volere.

Riassunto dell'articolo

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 23 luglio 2026 un disegno di legge, proposto da Giorgia Meloni e dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, che modifica l'articolo 98 del codice penale e l'articolo 9 del Dpr 448/1988. Per i minori fra i quattordici e i diciotto anni la capacità di intendere e di volere non dovrà più essere accertata caso per caso ma si presume fino a prova contraria. La soglia della responsabilità penale resta fissata a quattordici anni e resta la riduzione di pena per i minori imputabili. Il provvedimento contiene anche l'arresto obbligatorio per i minorenni sorpresi con un'arma, norme restrittive sulla diffusione dei coltelli e pene aggravate per i danneggiamenti di gruppo. Il testo deve ancora essere approvato dal Parlamento.

Sull’imputabilità dei minori si sta consumando un equivoco che attraversa entrambi gli schieramenti. Da una parte c’è chi denuncia l’abbassamento dell’età penale. Dall’altra chi festeggia una svolta storica. Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri non fa né l’una né l’altra cosa.
Fa qualcosa di più tecnico e, se il Parlamento lo confermerà, di più efficace.

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Che cosa prevede il ddl sull’imputabilità dei minori

Il provvedimento, proposto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, modifica l’articolo 98 del codice penale e di conseguenza l’articolo 9 del Dpr 448 del 1988.
Fino a oggi, quando un ragazzo fra i quattordici e i diciotto anni commetteva un reato, il giudice doveva accertare caso per caso se al momento del fatto fosse capace di intendere e di volere. Un accertamento positivo, da costruire in ogni singolo procedimento.
Con la riforma quella capacità si presume. Resta possibile dimostrare il contrario, ma il punto di partenza si rovescia: prima si presumeva l’incapacità, ora si presume la responsabilità.
In termini giuridici si tratta di una presunzione relativa, quella che i giuristi chiamano iuris tantum. Non è una condanna automatica. È un onere della prova che cambia di posto.

La soglia dei quattordici anni non è stata toccata

Questo è il punto su cui vale la pena essere precisi, perché il dibattito lo sta sistematicamente ignorando.
L’età minima della responsabilità penale resta fissata a quattordici anni. Sotto quella soglia nulla cambia. Resta anche la riduzione di pena prevista per i minori riconosciuti imputabili, così come resta invariato il trattamento sanzionatorio riservato ai minorenni.
Nordio lo ha detto senza giri di parole al termine del Consiglio dei ministri: l’età di imputabilità non è stata abbassata, è stato invertito l’onere della prova per agevolare le indagini. La relazione illustrativa conferma che l’intervento riguarda esclusivamente la regola probatoria.
Chi parla di criminalizzazione di un’intera generazione sta contestando una norma che non esiste.

Le altre misure: armi, coltelli, danneggiamenti di gruppo

Il disegno di legge non si esaurisce nell’articolo 98. Contiene l’arresto obbligatorio per i minorenni sorpresi in possesso di un’arma, disposizioni più restrittive sulla diffusione dei coltelli e un aggravamento delle pene per i danneggiamenti commessi in gruppo.
Sono tre misure che rispondono a tre fenomeni concreti, non a categorie astratte. Il coltello portato addosso come strumento di identità. Il branco come moltiplicatore di violenza. L’arma da fuoco che sta ricomparendo nelle mani di quindicenni.
Il testo interviene anche sull’articolo 9 del Dpr 448, stabilendo che sia il giudice sia il pubblico ministero possano acquisire elementi utili alla valutazione dell’imputabilità.

Perché serve contro la piaga dei maranza

La stampa ha già ribattezzato il provvedimento norma anti maranza, e l’etichetta per una volta coglie il bersaglio.
Il fenomeno che ha trasformato stazioni, piazze e periferie di mezza Italia ha una caratteristica precisa: è consapevole della propria impunità. Le rapine con il coltello ai coetanei, le aggressioni di gruppo, le devastazioni durante le movide non sono raptus. Sono comportamenti calcolati da chi sa esattamente quanto rischia, cioè poco.
L’accertamento caso per caso della capacità di intendere e di volere si è trasformato, nella pratica, in una corsia preferenziale. Perizie, valutazioni, tempi lunghi, procedimenti che si sfilacciano. Il quindicenne che rapina in gruppo torna a casa la sera stessa e lo sa in anticipo.
Invertire la presunzione significa restituire alle indagini una velocità che oggi non hanno. Non è severità simbolica: è la rimozione di un meccanismo che rendeva la sanzione improbabile prima ancora che mite.
E la prima vittima di quell’impunità non è il salotto televisivo. Sono i quartieri popolari, dove le bande giovanili colpiscono i più deboli, spesso coetanei della stessa condizione sociale, e dove chi non può permettersi di traslocare subisce ogni sera le conseguenze di un garantismo pensato altrove.

Il limite che nessun governo può superare da solo

Resta la domanda che molti si pongono: perché non abbassare direttamente la soglia sotto i quattordici anni.
La risposta non sta nella volontà politica ma nell’architettura costituzionale. L’articolo 27 assegna alla pena una funzione rieducativa, l’articolo 31 impone la protezione della gioventù, e su questo impianto si è stratificata mezzo secolo di giurisprudenza costituzionale che ha progressivamente irrigidito ogni intervento sul diritto penale minorile.
Un abbassamento secco dell’età sarebbe stato quasi certamente smontato davanti alla Corte, con il risultato di perdere anche quel che si poteva ottenere. Il vincolo non è l’esitazione dell’esecutivo: è il perimetro entro cui qualunque governo, di qualunque colore, è costretto a muoversi.
Da qui la scelta di lavorare sulla regola probatoria anziché sull’età. È un margine stretto, ed è stato usato per intero.

Una direzione giusta, con un anno di ritardo

Nordio ha definito il provvedimento il tassello finale di un percorso iniziato con il decreto Caivano e proseguito con il decreto sicurezza approvato lo scorso aprile, che aveva già introdotto sanzioni ai genitori per il porto abusivo di armi da parte dei figli e il divieto di cessione ai minori di strumenti da taglio.
Che la strada fosse questa lo scrivevamo nell’agosto del 2025, dopo la morte di Cecilia De Astis a Milano: senza una revisione del diritto minorile, la sicurezza urbana sarebbe rimasta un annuncio. Ci è voluto un anno, ed è arrivata una riforma più prudente di quella che serviva. Ma è arrivata.
Il disegno di legge non è ancora operativo: dovrà superare il passaggio parlamentare, dove la maggioranza dovrà difendere una norma tecnica in un dibattito che si annuncia tutto emotivo. Sarà quello, più del Consiglio dei ministri, il momento della verità.

Fonti

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Carolina Volta
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